Nuovo codice degli appalti, le principali novità

Nel corso del recente congresso SIFO una specifica sessione è stata dedicata alle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti, entrato in vigore il 1° luglio scorso. Definite la nuova figura del Responsabile Unico di Progetto – RUP, i criteri di aggiudicazione, gli appalti sotto soglia.

Non si tratta di una legge specifica per la sanità, nonostante quest’ultima sia un settore strategico per la spesa pubblica (in particolare per la realizzazione degli obiettivi del PNRR), tuttavia le novità introdotte sono significative per il comparto, rispetto al passato.

Si riscontra un ritorno all’appalto integrato, tranne che per gli appalti relativi a interventi di manutenzione ordinaria. I livelli di progettazione scendono a 2: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (scompare il progetto definitivo).

Le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare adeguate misure per prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e diventa obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi.

Il principio del risultato

Tra i principi del nuovo codice, vale la pena soffermarsi sul principio del risultato, per il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza.

La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale al conseguimento del miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza, per altro verso, è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena applicabilità.

La revisione dei prezzi

Tra i punti cardine: no a modifiche che alterino la natura generale del contratto; le variazioni consentite sono soltanto quelle del costo in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e nei limiti dell’80% della variazione stessa; gli indici sintetici della variazione dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, fanno riferimento a quelli approvati dall’ISTAT.

L’accordo quadro

In materia di accordo quadro, è stato ricordato che la soluzione offerta dal Consiglio di Stato è anche compatibile con la normativa speciale applicabile alle gare per l’acquisto di farmaci biologici e biosimilari di cui all’art. 15 comma 11 quater, del D.L. n. 95/12 e successive modificazioni.
Lo stesso ammette, da un lato, che la graduatoria per accordo quadro sia formata non solo per prezzo ma anche secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dall’altro, che i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci in graduatoria. In questa specifica norma in passato la giurisprudenza è stata orientata a privilegiare le esigenze di risparmio, mostrando una generalizzata preferenza del farmaco al prezzo più basso.

Appalti sottosoglia

In argomento, viene stabilito l’affidamento diretto dei lavori inferiori a 150 mila euro e dei servizi e forniture inferiori a 140 mila; negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e servizi e forniture pari o superiori a 140mila euro. Non è previsto l’utilizzo di procedure ordinarie tranne che per lavori pari o superiori ad un milione di euro e fino a soglia. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

Più in particolare, vogliamo ricordare che il nuovo codice conferma, al contempo, incrementando la soglia minima a 140.000 euro, l’obbligo di aggiudicare alla qualità-prezzo se la fornitura o il servizio abbiano notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.

Questo significa che per i dispositivi medici, attrezzature, apparecchiature di carattere innovativi e tecnologicamente avanzati, non si potrà procede all’aggiudicazione soltanto sulla base del prezzo.
La definizione di farmaco innovativo presenta caratteristiche peculiari che non sempre possono essere assimilate al significato comune del termine innovativo. Sono tali quelli che possiedono alcuni elementi basilari indicati con la determina dell’AIFA n. 1537/2017.

Il RUP

Il Responsabile Unico di Procedimento del codice previgente diventa ora Responsabile Unico di Progetto. L’art. 15 del D. lgs. 36/2023 individua una nuova figura che ha il compito di assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al proprio incarico. Il RUP è nominato nel primo avvio dell’intervento pubblico alla stazione appaltante per le fasi di programmazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Al comma 4 dell’art.15 è prevista la possibilità di nominare specifici responsabili di procedimento per ciascuna delle fasi dell’appalto.

Il progetto SIFO-FARE

Nel corso della sessione è stato presentato il progetto SIFO-FARE, uno studio volto a misurare gli esiti delle gare. L’intento è quello di mettere a confronto i risultati di due gare degli stessi prodotti, l’una costruita con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e l’altra con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. Il progetto è stato avviato andando a misurare i risultati di gare a medio lungo termine fatti per i farmaci oncologici infusionali genericabili e per l’ormone somatotropo.