È stato raggiunto l’accordo tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione Ue sulla riforma della legislazione farmaceutica europea.
Stefano Collatina, presidente di EGUALIA, commenta: «La conclusione della revisione della legislazione farmaceutica con l’accordo raggiunto nel Trilogo tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione UE rappresenta una tappa cruciale nel percorso di aggiornamento del quadro regolatorio comunitario e rende più vicino il traguardo di un miglioramento dell’equità di accesso per tutti i cittadini europei e di un accesso tempestivo ai medicinali generici, biosimilari e a valore aggiunto».
Nel documento approvato il periodo di protezione dei dati regolatori viene fissato ad un massimo di 8 anni, durante il quale le altre aziende non possono accedere ai dati sui prodotti, con un ulteriore anno di protezione del mercato, durante il quale non possono essere commercializzati i prodotti generici o biosimilari a seguito dell’autorizzazione all’immissione in commercio. A questi potrebbe aggiungersi un anno di esclusività di mercato, con possibilità di estensione in determinate circostanze, con un tetto massimo di 11 anni complessivi. In particolare, le aziende farmaceutiche avrebbero diritto a ulteriori periodi di protezione del mercato per tre casistiche:
- se il prodotto specifico risponde a un’esigenza medica insoddisfatta (12 mesi);
- se contiene un nuovo principio attivo, che soddisfa una combinazione di condizioni specifiche (12 mesi);
- se l’azienda ottiene un’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche che apportano un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti (12 mesi).
Collatina ha espresso soddisfazione per l’introduzione del tetto massimo di 11 anni, definendolo un elemento essenziale per assicurare equilibrio tra incentivi all’innovazione e accesso tempestivo ai medicinali equivalenti.
Soddisfazione anche per l’ulteriore precisazione sull’ambito di applicazione dell’esenzione “Bolar”, che consente ai produttori di equivalenti e biosimilari di svolgere determinate attività durante il periodo di protezione del prodotto originatore: i diritti brevettuali non vengono violati quando vengono condotti studi, sperimentazioni e altre attività necessarie per ottenere autorizzazioni all’immissione in commercio, condurre valutazioni delle tecnologie sanitarie, ottenere approvazioni di prezzo e rimborso o partecipare a gare d’appalto.
«Questo ulteriore chiarimento» conclude Collatina «rappresenta la definitiva esplicita abolizione di ogni forma di patent linkage che negli anni ha creato – specialmente nel nostro Paese – ostacoli ingiustificati all’ingresso dei generici / equivalenti e dei biosimilari. La normativa italiana dovrà ora essere adeguata al nuovo quadro europeo, rimuovendo ogni elemento non coerente con le nuove disposizioni. E le aziende potranno prepararsi all’ingresso sul mercato già durante i periodi di protezione, a tutto beneficio della tempestività di accesso ai trattamenti».



